1. La presente legge ha lo scopo di incentivare l'utilizzo degli apparecchi dissipatori per lo smaltimento dei rifiuti alimentari di cui all'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, laddove essi incrementino la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche mediante impianti di depurazione delle acque reflue dotati di digestori anaerobici dei fanghi.
1. Per i proprietari di immobili urbani destinati ad uso abitativo o ad usi diversi, anche di nuova costruzione, che intendono installare gli apparecchi dissipatori di cui all'articolo 1 è prevista una agevolazione fiscale determinata ai sensi dell'articolo 4.
1. I proprietari di unità abitative o di immobili destinati ad usi diversi di nuova costruzione che intendono usufruire dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 4 devono dotare i medesimi di adeguati dispositivi tecnici, idraulici ed elettrici per l'installazione di apparecchi dissipatori.
1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
«g-bis) le spese sostenute per l'installazione nelle unità abitative o negli immobili destinati ad usi diversi degli apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari di cui all'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a condizione che siano rispettate le disposizioni del medesimo articolo 107, comma 3, e che i medesimi apparecchi incrementino la produzione di energia da fonti rinnovabili».
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.