PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. La presente legge ha lo scopo di incentivare l'utilizzo degli apparecchi dissipatori per lo smaltimento dei rifiuti alimentari di cui all'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, laddove essi incrementino la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche mediante impianti di depurazione delle acque reflue dotati di digestori anaerobici dei fanghi.

Art. 2.
(Soggetti destinatari).

      1. Per i proprietari di immobili urbani destinati ad uso abitativo o ad usi diversi, anche di nuova costruzione, che intendono installare gli apparecchi dissipatori di cui all'articolo 1 è prevista una agevolazione fiscale determinata ai sensi dell'articolo 4.

Art. 3.
(Immobili di nuova costruzione).

      1. I proprietari di unità abitative o di immobili destinati ad usi diversi di nuova costruzione che intendono usufruire dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 4 devono dotare i medesimi di adeguati dispositivi tecnici, idraulici ed elettrici per l'installazione di apparecchi dissipatori.

Art. 4.
(Agevolazione fiscale).

      1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

 

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decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente detrazioni per oneri, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

          «g-bis) le spese sostenute per l'installazione nelle unità abitative o negli immobili destinati ad usi diversi degli apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari di cui all'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a condizione che siano rispettate le disposizioni del medesimo articolo 107, comma 3, e che i medesimi apparecchi incrementino la produzione di energia da fonti rinnovabili».

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.